Patrocinio a spese dello Stato
Gratuito Patrocinio
Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, colui che sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a Euro 11.746,68, può richiedere la nomina di un Avvocato e la sua assistenza legale a spese dello Stato.
L’istituto del Patrocinio a spese dello Stato vale nell’ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti etc).
L’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse. La stessa disciplina si applica anche nel processo amministrativo, contabile e tributario.

