Entra in studio una cliente, si siede e mi dice:
“Il mio ex ha avuto un altro figlio. Adesso sostiene che deve abbassare il mantenimento del nostro, perché ha una nuova famiglia. Può farlo?”
La risposta è: può chiederlo. Ma non significa affatto che lo otterrà.
Ed è una differenza importante.
Un nuovo figlio non cancella quelli precedenti
Partiamo dalla cosa più semplice.
La nascita di un altro figlio è certamente un fatto nuovo.
Comporta nuove responsabilità, nuove spese e un nuovo obbligo di mantenimento.
Ma non significa che i figli della precedente relazione diventino improvvisamente meno importanti.
La Cassazione lo ha ribadito anche di recente: la nascita di un nuovo figlio non determina automaticamente la riduzione dell’assegno già dovuto al primo. Serve una valutazione concreta della situazione economica complessiva.
Quindi no:
non basta presentarsi e dire “Adesso ho un altro bambino, quindi pago meno.”
E soprattutto: non può decidere da solo
Questa è la parte che chiarisco sempre subito.
Se esiste già un provvedimento che stabilisce, per esempio, 500 euro al mese di mantenimento, quella cifra resta dovuta finché non viene modificata.
Il genitore obbligato non può unilateralmente passare da 500 a 300 euro perché la sua vita è cambiata.
Deve chiedere una modifica delle condizioni e dimostrare che le nuove circostanze incidono davvero sulla sua capacità economica.
La nascita del nuovo figlio può essere uno degli elementi da valutare.
Ma non è una specie di “sconto automatico”.
“Però adesso ha più spese…”
Certo.
Ed è proprio questo che il giudice deve verificare.
Se il genitore ha oggi un altro figlio da mantenere, le sue risorse devono essere distribuite tenendo conto anche di questo nuovo obbligo.
Ma la valutazione non finisce lì.
Bisogna guardare anche:
– quanto guadagna oggi;
– se il suo reddito è realmente diminuito;
– quale patrimonio possiede;
– quali sono le esigenze del primo figlio;
– quali risorse ha l’altro genitore;
– quali sono le risorse dell’altro genitore del nuovo bambino.
La Cassazione ha chiarito proprio questo: quando vi sono una riduzione delle entrate e la nascita di un nuovo figlio, il giudice deve rivalutare complessivamente il contributo, considerando tutte le risorse familiari coinvolte e le esigenze attuali dei figli.
Facciamo un esempio
Il padre versa 500 euro al mese per il figlio nato dal primo matrimonio.
Poi nasce un altro bambino.
Nel frattempo, il suo reddito però aumenta sensibilmente.
Può chiedere la riduzione?
Certamente può presentare una domanda.
Ma la sola nascita del secondo figlio potrebbe non bastare, perché la sua capacità economica complessiva potrebbe essere rimasta invariata o addirittura migliorata.
Caso diverso:
nasce un nuovo figlio e, nello stesso periodo, il genitore perde un lavoro molto remunerativo e dimostra una riduzione stabile e significativa del reddito.
Qui la richiesta di revisione assume un peso diverso.
Capisci quindi perché non esiste una risposta automatica.
I figli non vengono messi in classifica
Questo è un punto importante anche dal punto di vista umano.
Non esistono figli “di serie A” perché nati prima e figli “di serie B” perché nati dopo.
Ma nemmeno il contrario.
La nascita di una nuova famiglia non può diventare il motivo per scaricare automaticamente sui figli della precedente relazione il costo delle nuove scelte di vita.
Il giudice deve cercare un equilibrio tra obblighi che hanno tutti la stessa dignità.
E proprio per questo si guarda alla situazione economica reale, non soltanto alla cronologia delle nascite.
Il nuovo partner conta?
Domanda inevitabile.
“Ma la nuova compagna guadagna molto. Questo conta?”
Può contare nel quadro complessivo, soprattutto rispetto alle risorse disponibili nel nuovo nucleo e alle spese sostenute per il nuovo figlio.
Ma questo non significa che il nuovo partner diventi responsabile del mantenimento dei figli nati dalla precedente relazione.
Il punto è un altro: capire qual è davvero il carico economico che grava sul genitore.
Perché dire:
“Mantengo da solo un nuovo figlio”
è diverso dal vivere in un nucleo in cui anche l’altro genitore ha redditi significativi e contribuisce alle spese.
Anche la Cassazione ha sottolineato la necessità di considerare, nella valutazione, le risorse dell’altro genitore del nuovo nato.
E se invece smette semplicemente di pagare?
Qui la risposta è molto più semplice.
Non può.
Finché il provvedimento non viene modificato, l’importo stabilito resta dovuto.
Quindi una cosa è chiedere al giudice una revisione perché sono cambiate realmente le condizioni.
Un’altra è comunicare all’ex: “Da questo mese ti verso meno perché ho avuto un altro figlio.”
La seconda non è una modifica del mantenimento.
È un inadempimento.
In poche parole
Se il tuo ex ha avuto un altro figlio, può chiedere che il mantenimento venga rivisto.
Ma la nascita di un nuovo bambino non produce automaticamente una riduzione.
Bisogna verificare quanto sono realmente cambiate le sue condizioni economiche, quali sono oggi le esigenze dei figli e come sono distribuite le risorse tra i diversi nuclei familiari.
La domanda corretta, quindi, non è:
“Ha avuto un altro figlio: paga meno?”
È: “La sua capacità economica è realmente cambiata al punto da rendere necessario rivedere il mantenimento?”
Sono due domande molto diverse.
E, in una causa di famiglia, è proprio lì che spesso si gioca tutto.
Ogni situazione è diversa, e nei casi di separazione i dettagli fanno davvero la differenza.
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