Qualche giorno fa entra in studio una cliente, si siede e mi dice:
“Avvocato, una cosa non l’ho capita. Il mio ex dice che l’assegno unico va diviso a metà. Però nostro figlio vive con me. Quindi come funziona davvero?”
Domanda semplicissima.
Risposta: un po’ meno.
Perché quando una coppia si separa, l’assegno unico viene spesso trattato come se fosse una voce qualsiasi del bilancio familiare.
In realtà non lo è.
È una somma destinata ai figli.
E proprio per questo bisogna capire bene chi la riceve, come può essere ripartita e soprattutto che effetto ha sul mantenimento.
“Quindi va sempre diviso al 50%?”
No.
La regola amministrativa prevede la possibilità di ripartire l’assegno unico tra i due genitori.
Ma questo non significa che, in una separazione, debba essere sempre diviso automaticamente a metà.
Nel 2026 la Cassazione è tornata proprio su questo punto.
Ha chiarito che il giudice, in caso di affidamento condiviso, può certamente disporre una ripartizione dell’assegno tra i genitori.
Ma ha anche osservato che, proprio per la funzione dell’assegno unico, può essere più coerente attribuirlo al genitore con il quale il figlio vive prevalentemente, cioè quello che sostiene ogni giorno le sue esigenze immediate.
A quel punto la cliente mi guarda e dice:
“Quindi se mio figlio vive con me, posso tenerlo tutto?”
La risposta corretta è:
dipende da come è organizzata concretamente la famiglia e da cosa stabilisce il provvedimento o l’accordo.
Non esiste una formula valida per tutti.
E il mantenimento? L’assegno unico lo sostituisce?
No.
E questo è il secondo equivoco frequentissimo.
L’assegno unico non sostituisce automaticamente il mantenimento dovuto dall’altro genitore.
Sono due cose diverse.
Il mantenimento viene determinato tenendo conto delle esigenze del figlio, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi e del tenore di vita che il figlio avrebbe avuto se la famiglia fosse rimasta unita.
L’assegno unico, invece, è un sostegno pubblico destinato alla prole.
Questo però non significa che sia irrilevante.
Anzi.
“Quindi il giudice deve considerarlo?”
Sì, quando si sta quantificando il mantenimento del figlio, può diventare un elemento della valutazione.
Una recentissima ordinanza della Cassazione del 2026 ha precisato che l’assegno unico percepito per il figlio deve essere considerato nella valutazione delle sue esigenze economiche e quindi può incidere sulla quantificazione del contributo dovuto dall’altro genitore.
Attenzione però al passaggio importante.
Incide sul mantenimento del figlio.
Non diventa invece una sorta di “reddito personale” del genitore che lo percepisce da utilizzare per abbassare o aumentare l’assegno divorzile.
La Cassazione lo ha chiarito espressamente.
Facciamo un esempio
Torniamo alla mia cliente.
Il figlio vive prevalentemente con lei.
Il padre versa 500 euro al mese di mantenimento.
La madre percepisce anche l’assegno unico.
Il padre potrebbe dire:
“Allora io posso smettere di versare 500 euro, tanto c’è l’assegno unico.”
No.
Non funziona così.
L’assegno unico può essere considerato nel quadro complessivo delle risorse destinate al figlio, ma non consente a un genitore di modificare da solo l’importo stabilito nel provvedimento.
Se si ritiene che la situazione economica sia cambiata in modo significativo, bisogna chiedere una modifica delle condizioni.
Non si può semplicemente decidere:
“Da questo mese pago meno.”
E se i genitori sono perfettamente paritari?
Qui il discorso può cambiare.
Se il figlio trascorre tempi realmente equivalenti con entrambi i genitori e ciascuno sostiene in modo diretto una quota significativa delle spese quotidiane, può avere senso anche una ripartizione dell’assegno unico.
Ed è proprio per questo che diffido delle formule automatiche.
“50% a testa” può essere corretto in una famiglia e completamente illogico in un’altra.
La domanda da fare non è:
“Qual è la regola standard?”
Ma:
“Come vive davvero questo bambino?”
Chi paga ogni giorno la mensa?
I vestiti?
I trasporti?
La babysitter?
La spesa?
La vita concreta dei figli viene prima delle formule.
La cosa importante da ricordare
Se state definendo una separazione, l’assegno unico non dovrebbe essere lasciato in una zona grigia.
Meglio stabilire chiaramente:
- chi lo percepisce;
- se viene ripartito;
- come viene considerato rispetto al mantenimento;
- cosa succede se cambiano collocamento o tempi di permanenza del figlio.
Perché le discussioni sui soldi, spesso, non nascono dalle grandi cifre.
Nascono proprio dalle cose che “tanto poi vediamo”.
E dopo, puntualmente, non si vede niente.
Si litiga.
In poche parole
L’assegno unico è destinato ai figli.
Può essere ripartito tra i genitori oppure attribuito in misura diversa, anche tenendo conto del collocamento concreto del minore.
Può inoltre essere rilevante nella determinazione del mantenimento del figlio.
Ma non sostituisce automaticamente il mantenimento e non può essere usato unilateralmente per ridurlo.
La domanda giusta, quindi, non è soltanto:
“Chi prende l’assegno unico?”
È:
“Come facciamo in modo che tutte le risorse destinate a nostro figlio siano distribuite in maniera coerente con la sua vita reale?”
È lì che il diritto di famiglia smette di essere una formula e torna a occuparsi delle persone.
Ogni situazione è diversa, e nei casi di separazione i dettagli fanno davvero la differenza.
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